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Diritto
01 Ottobre 2019
Bancarotta fraudolenta e particolare tenuità del fatto
Con la sentenza n. 26041/2019, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di riconoscere l'attenuante nell'ambito del reato in questione, con ripercussioni decisive anche in materia di pene accessorie.
In tema di bancarotta fraudolenta, rileva la Corte, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Cass., 18.01.2013, n. 13285; Cass. 18.01.2013, n. 19304). Al riguardo, con sentenza 5.12.2018, n. 222, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, u.c. L.F., nella parte in cui dispone “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di 10 anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 10 anni”.
La sostituzione operata dalla sentenza citata, prosegue la Corte, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto...