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Diritto 07 Giugno 2021

Bancarotta fraudolenta e sequestro preventivo

Potrà essere compiuto sull'intero bene o profitto sottratto o nei limiti della differenza fra attivo fallimentare e passivo accertato? La Cassazione, con sentenza 19963/2021, ha chiarito limiti ed estensione del provvedimento di sequestro.

Ai sensi dell'art. 321 c.p.p. quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente a reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del Pubblico Ministero, il giudice competente ne dispone il sequestro con decreto motivato. Il giudice può (e deve, in casi tassativamente previsti) disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. In caso di bancarotta fraudolenta per distrazione il giudice potrà sequestrare le intere somme distratte indipendentemente dalla lesione della par condicio creditorum che quella distrazione abbia potuto provocare. L'entità dell'attivo e del passivo fallimentare non incidono, infatti, sull'integrazione del reato di bancarotta (che è reato di pericolo) considerato che, nell'eventuale accertamento del danno di rilevante gravità o speciale tenuità di cui all'art. 219 L.F., l'entità del passivo o dell'attivo fallimentare costituiscono parametri di riferimento che non esauriscono l'indagine che, nel caso di distrazione, è invece innanzitutto ancorata al valore del bene sottratto. La distrazione sussiste anche nel caso in cui la massa dei beni dell'attivo fallimentare sia sufficiente a coprire il passivo dei debiti; ciò che rileva è infatti l'esposizione a pericolo degli interessi creditori e della garanzia...

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