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Diritto 21 Settembre 2020

Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale

I reati possono concorrere fra loro se contestati nel medesimo processo, ma in alcuni casi la condanna per una fattispecie può costituire una preclusione processuale alla procedibilità penale dell’altra, in base al principio del "ne bis in idem".

Tra la condotta del reato tributario di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10 D.Lgs. 74/2000 e il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non sussistono punti di contatto, in quanto la societas sceleris è integrata da un elemento materiale (l'organizzazione di mezzi) e da un elemento soggettivo (l'affectio societatis) che si distinguono totalmente dagli elementi della bancarotta patrimoniale, consistente nella destinazione dei mezzi dell'impresa a fini estranei a questa. Lo stesso dicasi per i reati tributari di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10 D.Lgs. 74/2000, giacché né l'indicazione, nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini Irpef o Iva, di elementi passivi fittizi (art. 2), né l'omessa presentazione della dichiarazione dovuta in relazione a tali imposte (art. 5), né l'emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), né l'occultamento della contabilità (art. 10) hanno elementi in comune con la distrazione delle risorse aziendali, rilevante per la bancarotta patrimoniale, trattandosi, all'evidenza, di condotte materialmente diverse, sorrette da un diverso fine illecito: l'evasione del Fisco, a vantaggio delle società amministrate, nei reati tributari; il depauperamento della garanzia dei creditori, nella bancarotta patrimoniale. Secondo la Suprema Corte (Cass. pen., sez. V, 24.07.2020, n. 22486) il discorso cambia nel caso di bancarotta fraudolenta documentale, che...

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