Bancarotta: i sindaci rispondono se i rilievi restano senza seguito
La consapevolezza del dissesto, senza iniziative concrete a fronte di operazioni tra parti correlate, integra dolo anche solo eventuale: con la sentenza n. 33912/2026 la Cassazione conferma il concorso doloso dei sindaci nella bancarotta.
Nella sentenza 18.09.2026, n. 33912, la Cassazione ha ricostruito un caso emblematico per chi svolge l’incarico di sindaco, ovvero il fallimento di una Spa travolta da una lunga serie di operazioni distrattive realizzate (tra il 2007 e il 2010) quasi sempre con parti correlate (ovvero: società controllate dagli stessi soggetti coinvolti nella gestione) e decise fuori dal consiglio di amministrazione, senza una delibera preventiva, per poi essere ratificate a cose fatte. In concreto, nel caso esaminato, solo per gli anni 2007 e 2008 le operazioni contestate avevano generato un indebitamento di oltre 30 milioni di euro, con crediti verso società correlate mai svalutati per quasi 9,5 milioni, benché i revisori avessero già segnalato rettifiche capaci di erodere 1/3 del capitale sociale. Secondo la Corte d’appello (poi confermata in Cassazione) il collegio sindacale:- era pienamente consapevole della grave situazione economica ancor prima del deposito dei bilanci, grazie all’accesso libero alla documentazione;- nonostante ciò, per anni non aveva mai indetto l’assemblea, mai esercitato l’azione di responsabilità, mai denunciato al pubblico ministero, limitandosi solo sporadicamente, a operazioni concluse, a inserire generici rilievi nei verbali (e solo dopo che la revisione aveva espresso parere negativo sul bilancio, a dissesto ormai manifesto).Su questa inerzia sistematica, la Cassazione ha riconosciuto il concorso doloso dei sindaci nella bancarotta degli...