Con ordinanza 17.11.2017 la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 117 della Costituzione, e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma L.F. nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli, conseguano obbligatoriamente, per la durata indifferenziata di 10 anni, le pene accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa.
Ad avviso della Suprema Corte, la durata fissa della pena accessoria derivante dalle disposizioni censurate contrasterebbe con il principio della “mobilità della pena", cioè con la sua tendenziale predeterminazione tra un minimo e un massimo; principio che costituirebbe corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per la necessità di proporzionare la pena all'effettiva entità e alle specifiche esigenze di singoli casi e del principio di legalità di cui al combinato disposto degli artt. 25 e 27 Cost., per i quali l'attuazione di una giustizia riparatrice retributiva esige la differenziazione più che l'unità.
La disciplina legislativa censurata, inoltre, violerebbe l'art. 8 CEDU, secondo cui le limitazioni derivanti dall'applicazione...