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Diritto 09 Ottobre 2018

Bancarotta per distrazione e affitto d’azienda


La Suprema Corte, con la sentenza 2.02.2018, n. 9768, è tornata a esaminare l’ipotesi della configurazione del reato di bancarotta per distrazione laddove l’imprenditore in crisi abbia sottoscritto e concluso un contratto di affitto di azienda prima della declaratoria di fallimento. Come noto, l’art. 216, c. 1 L.F. stabilisce che è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti. La Corte di legittimità ha chiarito al riguardo che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili per esempio nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nell'irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo...

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