Procedure concorsuali 05 Febbraio 2024

Bancarotta per distrazione e condotta riparativa

L’amministratore che ha compiuto atti distrattivi del patrimonio sociale non può liberarsi dall’imputazione di bancarotta patrimoniale, limitandosi a pagare i creditori sociali nei confronti dei quali si è costituito fideiussore (Cass. Pen. 9.01.2024 n. 798).

La fattispecie della bancarotta “riparata” si configura determinando l’insussistenza materiale del reato di bancarotta fraudolenta “distrattiva”, quando la sottrazione dei beni viene annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori: è però al permanere o meno di tale pregiudizio che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un’azione restitutoria, idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta. L’atto riparatorio deve essere compiuto, ovviamente, in favore della società che, poi, deciderà autonomamente circa la destinazione da dare alle somme restituite e rientranti nel patrimonio sociale (costituente la principale garanzia per le ragioni creditorie); le somme versate dall’amministratore nelle casse sociali devono necessariamente avere quella funzione di reintegrazione del patrimonio precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un’attività di segno contrario, non rilevando certo versamenti eseguiti dall’amministratore ad altro titolo. L’amministratore, che è anche fideiussore di un creditore della società, non può ritenere condotta reintegratrice dei suoi prelievi precedentemente compiuti nel patrimonio sociale...

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