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Accertamento, riscossione e contenzioso 30 Ottobre 2026

Bancarotta, risponde in concorso il “consigliere fraudolento”

Quando il commercialista risponde come extraneus di bancarotta fraudolenta: non basta l’incarico ma serve un contributo consapevole e causalmente rilevante al programma distrattivo. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 36674/2026.

Con la sentenza 19.10.2026, n. 36674 la Cassazione (sez. penale) ha ribadito che il commercialista, pur se estraneo all’organigramma aziendale, può rispondere in concorso nei reati di bancarotta fraudolenta commessi dall’imprenditore o dagli amministratori nel caso in cui presti consapevolmente un contributo rilevante al progetto distrattivo; viceversa, ai fini della responsabilità penale non basta il semplice svolgimento dell’incarico professionale, anche se effettuato durante il periodo di dissesto.   Il principio è stato affermato in un caso concreto, relativo al fallimento di diverse società facenti capo a un gruppo di fatto di cui l’imputato era il commercialista e teneva la contabilità. Secondo l’accusa, confermata dai giudici di merito, il professionista aveva ideato un conto chiamato “soci finanziamenti infruttiferi” per fare confluire movimenti di denaro tra le diverse società del gruppo senza una causale verificabile. In particolare, attraverso questo conto venivano dissimulati trasferimenti di liquidità dalle società poi fallite verso altre società dello stesso gruppo rimaste sane, costituite proprio per raccogliere le risorse sottratte a quelle in difficoltà, e verso conti bancari riconducibili allo stesso commercialista, anche intestati ad altre persone.Il professionista, inoltre, teneva la contabilità delle società in modo tale da...

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