Barriere architettoniche tra vecchio e nuovo regime fiscale
Detrazioni fiscali, Iva agevolata ed eredità del beneficio nel passaggio dal regime speciale a quello ordinario del TUIR delle spese per abbattimento delle barriere architettoniche.
Il quadro delle agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche si è profondamente trasformato nel periodo 2022-2026, imponendo una netta distinzione tra il regime speciale e il regime ordinario oggi in vigore. Il regime speciale trova fondamento nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) con l’art. 119-ter inserito dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), con effetti sulle spese sostenute a partire dal 1.01.2022, ed è rimasto applicabile fino al 31.12.2025 grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).Per le spese sostenute entro il 31.12.2025, la detrazione spettava nella misura del 75%, calcolata su massimali di spesa variabili - da 30.000 a 50.000 euro - a seconda della tipologia di edificio interessato dai lavori. Il regime di ripartizione, tuttavia, non è stato uniforme lungo tutto il periodo: per le spese sostenute nel 2022 e nel 2023 la detrazione era ripartita in 5 quote annuali di pari importo, mentre l’art. 4-bis D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 67/2024, ha esteso a 10 quote annuali la ripartizione per le spese sostenute a partire dal 2024, fermo restando il beneficio del 75%. A ciò si aggiungono le restrizioni al perimetro oggettivo dell’agevolazione introdotte dal D.L. 212/2023, limitandola agli interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici conformi ai requisiti tecnici del D.M. 236/1989, con esclusione degli interventi di automazione degli impianti e della...