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Lavoro 18 Dicembre 2020

Basta il ricorso cautelare per impugnare un atto del datore di lavoro

Se proposto entro il termine di 180 giorni, confermata l'idoneità a impedire la decadenza prevista dall'art. 6, c. 2 L. 604/1966, al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il Tribunale ordinario di Catania, sezione Lavoro, con ordinanza del 17.05.2019, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, c. 2 L. 15.07.1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione stragiudiziale sia inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117, c. 1 della Costituzione.
Il giudice rimettente riferisce che un lavoratore disabile aveva impugnato, con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., anteriore alla causa, il provvedimento con il quale il datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento presso un'altra sede (in una diversa Regione isolana) e che, nel costituirsi nel procedimento cautelare, la società resistente aveva formulato 2 eccezioni di decadenza, fondate, l'una, sulla mancata impugnazione stragiudiziale della comunicazione di trasferimento entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6, c. 1 L. 604/1966 e, l'altra sull'omessa impugnazione giudiziale, nel termine di decadenza di 180 giorni contemplato dal secondo comma della stessa disposizione, mediante la proposizione di un ricorso di merito ex art. 414 c.p.c. ovvero la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Lo stesso Tribunale ha ritenuto di poter superare la prima eccezione di decadenza perché l'impugnazione stragiudiziale era stata in realtà tempestivamente proposta, mentre per quanto riguarda la seconda si è, appunto, rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.
La Consulta ha ritenuto sproporzionato e irragionevole escludere che la proposizione del ricorso cautelare possa impedire la decadenza dall'impugnativa del provvedimento datoriale. Lo scopo perseguito dal legislatore ordinario, infatti, è quello di far emergere tempestivamente il contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa dell'atto datoriale e si giustifica “perché è funzionale a superare l'incertezza gravante sul datore di lavoro e suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa”; e con la proposizione del ricorso cautelare lo scopo può dirsi raggiunto.
Per questo, la sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, c. 2 L. 15.07.1966, n. 604nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione del giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.”.
Quindi, dopo questa pronuncia, il Tribunale di Catania potrà decidere nel merito se l'impugnazione proposta in via cautelare dal lavoratore sia fondata o meno. Decisione che sarebbe stata invece preclusa se fosse scattata la decadenza, in applicazione della disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale nella formulazione originaria.