Per trasferire il diritto di abitazione con efficacia ai fini Imu è sufficiente la comunicazione al Comune e una scrittura privata, purché con data certa, ma non la trascrizione presso i registri immobiliari e l’intervento notarile.
L’Imu è una tassa patrimoniale che può influenzare i contribuenti al punto che alcuni cercano di sbarazzarsi delle case possedute in comproprietà con familiari stretti. Tuttavia, l’attaccamento alla proprietà e i costi dell’atto notarile sono fattori che possono scoraggiare e frenare tali azioni. Alcuni contribuenti, però, rimangono determinati.Un contribuente romano ha concesso il diritto di abitazione di un appartamento alla moglie per un decennio. Il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. individua il diritto di abitare presso un bene immobile di proprietà di un altro soggetto per un preciso periodo di tempo. Trattandosi di un diritto reale, il beneficiario è tenuto a pagare l’Imu al posto del proprietario, come accade per l’usufrutto (art. 9 D.Lgs. 23/2011). La cosa interessante è che il contribuente non era andato dal notaio, ma aveva predisposto una semplice scrittura privata, pagando regolarmente l’imposta di registro (prima casa). L’operazione, notificata al Comune, non era piaciuta sicché la questione è arrivata all’attenzione del giudice di Cassazione, ordinanza 19.02.2025, n. 4329.Il Comune di Roma lamentava, infatti, la mancata trascrizione della scrittura privata che presuppone l’autentica delle firme o l’atto pubblico. La trascrizione presso la conservatoria consente di rendere pubblici gli effetti di un atto verso i terzi, inclusa l’Amministrazione Finanziaria. A proprio supporto, il Comune invoca la precedente ordinanza n....