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Diritto
07 Marzo 2022
Bene difettoso: attenzione al termine di 6 mesi dall'acquisto
In tema di bene difettoso, se è decorso il termine di 6 mesi, incombe sul consumatore l'onere della prova dell'esistenza del difetto, della sua risalenza all'epoca dell'acquisto del bene e del collegamento tra difetto e danno lamentato.
Con atto di citazione un soggetto evocava in giudizio l’azienda innanzi il Giudice di Pace, invocando la declaratoria della risoluzione per inadempimento della convenuta di un contratto di compravendita di un televisore e per udirla condannare alla restituzione del corrispettivo del bene e al risarcimento del danno. L'attore assumeva che l'apparecchio fosse viziato e non idoneo al suo scopo. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda.
Interponeva appello l’azienda ed il Tribunale riformava la prima decisione, ritenendo, in particolare, che il vizio denunciato dall'acquirente si fosse manifestato dopo il termine di 6 mesi dall'acquisto, e che quindi non fosse compreso nell'ambito della presunzione iuris tantum di esistenza al momento dell'acquisto, prevista dal codice del consumo (art. 130). Di conseguenza, il giudice di secondo grado applicava alla fattispecie la disciplina generale in tema di vizi della cosa venduta, in base alla quale il compratore era onerato della duplice prova, dell'esistenza del vizio e della sua derivazione causale da un difetto del bene esistente già al momento della consegna; prova che, nel caso contrato, non era stata fornita.
Il Tribunale aggiungeva anche che i rimedi previsti dall'art. 130 sono articolati secondo un ordine gerarchico, per cui il consumatore non può invocare la risoluzione del contratto senza prima aver consentito al venditore di esaminare il bene viziato, di valutare...