RICERCA ARTICOLI
Diritto 03 Dicembre 2020

Bene in leasing viziato: quali tutele

Le azioni esperibili dall'utilizzatore per ottenere il risarcimento del danno: difetti palesi, occulti, canoni pregressi, ecc.

Per unanime giurisprudenza, all'utilizzatore è certamente riconosciuto il diritto di agire nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l'altro compresi, ovviamente, anche i canoni di locazione pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo, la responsabilità risarcitoria deve ricondursi, in termini generali, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore, che è terzo rispetto al contratto di locazione. Tuttavia, a mente di quanto stabilito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (sent. 19785/2015), occorre distinguere l'ipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore, da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna, tenendo soprattutto conto che il noto canone di buona fede agisce quale strumento integrativo dei contratti (art. 1375 C.C.). In questo caso, sussiste l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente riguardo ogni questione che sia per questo rilevante, così come v'è l'obbligo a carico del concedente di solidarietà e di protezione verso l'utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi. Il primo caso deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicché il concedente, una volta informato del fatto che l'utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha rifiutato la...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.