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Lavoro 20 Marzo 2019

Benefici contributivi per assunzione di detenuti o internati


L’Inps ha pubblicato una circolare esplicativa in merito ai benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate, riconosciuti in seguito alle modifiche normative introdotte con il regolamento di cui al decreto 24.07.2014, n. 148. In attuazione della delega contenuta nell’art. 4, c. 3-bis, L. 381/1991, è infatti stato adottato il regolamento contenuto nel decreto 148/2014, che ha innalzato al 95% la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati e internati ammessi al lavoro all’esterno. I datori ammessi sono le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, c. 3-bis, L. 381/1991), nonché le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della L. n. 193/2000); pertanto, solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario. Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, anche a...

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