RICERCA ARTICOLI
Lavoro 17 Maggio 2019

Benefici contributivi solo se si rispetta la contrattazione collettiva


Nella piena vigenza della libertà sindacale sancita dall'art. 39 della Costituzione, si ha come principale conseguenza, nella gestione dei rapporti di lavoro, la libera scelta nell'applicazione di un contratto collettivo indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza dell'azienda. È opportuno enfatizzare questo ultimo inciso in quanto, oggi, non risulta applicabile l'art. 2070, c. 1 C.C. che recita: “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore”. Come ricordano le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 26.03.1997, n. 2665): “il datore di lavoro può scegliere anche se totalmente incoerente con l'attività imprenditoriale tipica e il lavoratore non può pretendere che sia applicato un contratto diverso sulla base solo dell'attività svolta”. In questo contesto risulta particolarmente disagevole attribuire un corretto significato e peso alla disposizione contenuta nell'art. 1, c. 1175 L. 296/2006. Tale disposizione sancisce: “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.