La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3.12.2019, n. 31476, affronta il caso di una società che aveva presentato ricorso avverso una cartella di pagamento, a Milano, contro l'agente della riscossione locale e che parallelamente aveva chiamato in giudizio l'ente impositore a Roma. La C.T.P. di Milano aveva emesso una sentenza favorevole, passata in giudicato per mancata impugnazione; la C.T.P. di Roma, nella controversia con l'ente impositore, viceversa, rigettava il ricorso nonostante il deposito in atti della sentenza della Commissione milanese. La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 103/2011, respingeva l'appello della società, affermando l'incompetenza territoriale dell'altro Collegio che aveva giudicato in riferimento all'agente della riscossione, ritenendo irrilevante la decisione della C.T.P. di Milano.
La società ricorreva così in Cassazione, lamentando l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto della sentenza passata in giudicato. Sul punto, l'agenzia delle Entrate nelle proprie difese, sosteneva che il giudicato formatosi sulla cartella di pagamento impugnata non poteva essere ad essa opponibile, in quanto il giudizio innanzi alla C.T.P. di Milano si sarebbe svolto esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione.
I giudici di legittimità hanno ritenuto inconsistente la tesi dell'Amministrazione, statuendo che il giudicato su una cartella...