Nozione di beneficio - Ai sensi della C.M. 5/2008, il beneficio “si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi a un trattamento agevolato ...”: il riferimento è alle ipotesi di sgravi che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, tanto che, laddove lo sgravio rappresenti la "regola" per un determinato settore (es: agricoltura), territorio (es: zone montane) o categoria di lavoratori (es: apprendisti), ci si troverà in un regime di “sottocontribuzione” che non rientra nella menzionata nozione. Resta fermo che qualora il datore di lavoro, rientrante in tale regime, sia anche destinatario di agevolazioni contributive, ripristinandosi la logica di eccezione rispetto alla regola, la fruizione di queste ultime è subordinata a tutte le condizioni previste dall’art. 1, c. 1175 L. 296/2006. Peraltro, la circolare sottolinea come i benefici normativi possano identificarsi in tutte quelle agevolazioni che, pur operando su un piano diverso da quello della contribuzione, hanno natura patrimoniale e comunque sempre “in materia di lavoro e legislazione sociale”.
Modifiche al c. 1175 - Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC: viene ricordato che l’esito negativo della verifica determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione, il sistema restituisce un esito di irregolarità.
In merito, invece, al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e dei contratti collettivi di ogni livello, comparativamente più rappresentativi, le relative violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.
Con il novellato c. 1175 viene richiesta, adesso, anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, tra cui quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto ministeriale: con riferimento a queste, l’Inps indica come la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti sarà effettuata attraverso l’interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso” e, oltre a ciò, l’Istituto ribadisce che si continuerà a fare riferimento all’elenco delle fattispecie riportate nell’All. A del D.M. 30.01.2015. In proposito, peraltro, viene specificato che nelle more del completamento dell’interoperabilità col Portale, rimarrà valido l’obbligo per il datore di autocertificare, all’ITL competente, la non commissione di violazioni ostative al rilascio del DURC per determinati periodi.
Nuovo c. 1175-bis - Viene introdotto un regime di mitigazione del recupero dei benefici:
- violazioni sanabili. I benefici fruiti non sono oggetto di recupero qualora il datore provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza. Questo, peraltro, rappresenta un vero e proprio allineamento ai contenuti dell’art. 30 D.L. 19/2024 in materia di regime sanzionatorio agevolato nei casi di accertamento;
- violazioni non sanabili. Il recupero dei benefici, che incide sull’intera compagine aziendale e che opera con riguardo a quelli fruiti nei medesimi periodi per tutti i lavoratori, viene adesso limitato al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione, col fine di evitare che sanzioni di modesto importo possano determinare conseguenze ben più rilevanti sotto il profilo del recupero dei benefici.
Tempistiche e modalità di regolarizzazione - Ai sensi del nuovo c. 1175-bis e con riferimento alle violazioni sanabili, il diritto ai benefici fruiti, per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata l’omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni ex art. 1, c. 1175 L. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.
L’effetto mitigatorio si potrà ottenere con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata, anche se riferita a fattispecie diverse dalle violazioni che l’hanno determinata o qualora, nel medesimo termine, sia presentata la domanda di pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata, anche se non sono ancora scaduti i termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla violazione rilevata dagli organi, e subordinatamente al pagamento della prima rata e di quelle successive.
