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Diritto 30 Maggio 2023

Beneficio d’ escussione per il condomino in regola con i pagamenti

Per la Cassazione (ord. 5043/2023), chi è in regola coi pagamenti può eccepire il beneficio di preventiva escussione dei morosi, in quanto condizione dell’azione esecutiva nei propri confronti.

Alcuni condòmini proponevano opposizione a un atto di precetto con cui il condominio preannunciava di iniziare un’esecuzione forzata nei loro confronti, eccependo la mancata preventiva escussione dei condòmini morosi, essendo loro stessi in regola con i pagamenti pro-quota dovuti. Il giudizio giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione (ord. n. 5043/2023) la quale, nell’accogliere le ragioni dei condòmini ricordava come fosse prescritto dalla legge che l'obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condòmini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi. Infatti, l’art. 63, c. 2, disp. att. c.c. configura in capo ai condòmini in regola con i pagamenti delle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore (per non avergli l'amministratore versato l'importo necessario a soddisfarne le pretese), un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi. Agli effetti della disciplina dettata dall'art. 63, cc. 1 e 2 disp. att. c.c., deve intendersi come "condomino moroso" il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in...

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