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Diritto 14 Gennaio 2021

Beneficio di escussione a tutela del socio

Il socio illimitatamente responsabile può impugnare la cartella anche se l'avviso di accertamento è stato notificato alla società.

Con sentenza 16.12.2020, n. 28709, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito il diritto del socio con responsabilità illimitata di impugnare la cartella di pagamento relativa alla società, formulando l'eccezione di cui all'art. 2268 C.C. Il caso riguardava appunto la possibilità di impugnare la cartella di pagamento relativa a debiti della società, notificata a quest'ultima e mai impugnata, lamentando la violazione del beneficium excussionis. Come noto, ai sensi dell'art. 2268 C.C., il socio a cui è richiesto il pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Le Sezioni Unite, nella pronuncia qui in commento, hanno chiarito che l'avviso di accertamento è correttamente notificato ai soci della società estinta (Cass. 12.10.2018, n. 25487; Cass. 28.12.2017, n. 31037), i quali, essendo illimitatamente responsabili pendente societate, rispondono per intero dell'obbligazione gravante sulla società e concernente la pretesa Iva e non già nei limiti delle somme riscosse in sede di bilancio di liquidazione (Cass. 15.11.2016, n. 23269) e, poiché il socio receduto risponde delle obbligazioni tributarie sorte anteriormente al suo recesso, l'atto impositivo è legittimamente notificato anche a...

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