Per i bilanci di liquidazione, tutto si articola intorno alle disposizioni civilistiche comprese tra gli artt. 2484 e 2496 c.c., che prevedono sostanzialmente 2 tipi di bilanci: quelli della fase di liquidazione e quello finale.
Tra i primi una notevole importanza riveste il bilancio iniziale della liquidazione, che costituisce una sorta di presa in carico della situazione patrimoniale da parte del liquidatore neonominato.
Pare pacifico affermare che il liquidatore, qualora riscontri, nella stesura del bilancio iniziale di liquidazione, una sostanziale incapacità da parte della società di far fronte alle proprie obbligazioni assunte, non possa proseguire nel proprio incarico “in bonis”, ma si debba, senza indugio, preoccupare di evidenziare tale situazione ai soci, affinché assumano le iniziative più consone previste dalle norme sulla crisi di impresa, con conseguente accollo di responsabilità personali in caso di indebita prosecuzione del proprio incarico.
Il bilancio iniziale di liquidazione, infatti, deve e dovrà costituire il ponte tra le disposizioni dell’OIC 11, in particolare i parr. 23 e 24, e il nuovo (e vecchio) OIC 5, che sono tra loro coordinate in termini di escalation valutativa. Infatti, fino all’atto di messa in liquidazione gli amministratori devono e dovranno utilizzare criteri di valutazione in continuità, ma con la forma dei criteri c.d. “deformati”, mediante i quali stressare, tra gli altri, la revisione della vita utile dei cespiti, il valore recuperabile ex OIC 9, la limitatezza dell’orizzonte temporale in relazione allo stanziamento di fondi per rischi e spese, chiudendo i contratti derivati e azzerando le eventuali imposte anticipate.
Agendo correttamente secondo i citati paragrafi dell’OIC 11, gli amministratori preparano le voci del bilancio ai successivi compiti del liquidatore da nominare. Il liquidatore, infatti, al momento della propria nomina, dovrà adottare criteri di realizzo che il nuovo OIC 5 definirà meglio del precedente, affidandosi a una sempre più estrema limitazione dei fattori di incertezza e di soggettività nelle valutazioni degli assets e dei debiti e quindi, ad esempio:
- le attività materiali e immateriali, le partecipazioni e i titoli di debito saranno valutati al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato; le attività materiali e immateriali non saranno più oggetto di ammortamento, in quanto recuperabili solo attraverso la cessione;
- i crediti saranno valutati al valore di presumibile realizzo, mentre i debiti al valore di presunta estinzione maggiorati eventualmente di interessi o accessori sino a quel momento non valutati.
Tutti questi aggiustamenti troveranno allocazione nelle c.d. “rettifiche di liquidazione” che saranno riclassificate nelle poste di patrimonio netto, contribuendo così a identificare la profondità del deficit.
La novità del nuovo OIC 5 starà anche nella fissazione di schemi di rappresentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, diversi da quelli canonici del Codice Civile, che dovranno fornire indicazioni importanti con il supporto informativo della nota integrativa. Infatti, la nota integrativa dovrà recare anche una classificazione dei debiti in classi sostanzialmente coincidenti con l’ordine dei privilegi di cui all’art. 2777 e ss. c.c. Tra questi debiti dovranno trovare allocazione anche gli oneri stimati della procedura di liquidazione (il compenso del liquidatore, di eventuali periti, del notaio, ecc.).
Questa classificazione costituirà sostanzialmente la svolta importante in termini di funzioni del bilancio di liquidazione, che dovrà orientare in modo vincolante le scelte del liquidatore e dei soci nel monitoraggio e nella gestione dell’attività liquidatoria e soprattutto dei riparti delle somme via via incassate. In particolare, in nota integrativa dovranno trovare collocazione anche tutte le valutazioni prognostiche del liquidatore che dovrà impegnarsi a sostenere che tutti i debiti evidenziati e stimati saranno regolarmente pagati o che comunque esistono fondati e prudenziali motivi che fanno ritenere probabile una conclusione in bonis dell’iter di liquidazione. Ciò aiuterà anche la prudente predisposizione di un rendiconto finanziario prospettico per confermare o meno la capienza delle risorse ricavabili dalla liquidazione dell’attivo.
