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Amministrazione e bilancio 26 Agosto 2026

Bilanci di micro e piccole imprese, l’OIC punta a un principio unico

La bozza riunisce le regole oggi distribuite nei diversi OIC e consente un’applicazione facoltativa, anche solo di singole semplificazioni. Consultazione fino al 28.02.2027.

L’Organismo italiano di contabilità ha messo in consultazione il nuovo Principio contabile Micro e Piccole Imprese, un documento destinato a cambiare l’approccio alla redazione dei bilanci delle realtà di minori dimensioni. La bozza, pubblicata il 7.08.2026, nasce dal progetto avviato nel 2024 e dalle 304 risposte raccolte tra gli stakeholder, confluite nel Feedback Statement del 19.11.2025. L’obiettivo è riunire in un unico testo regole oggi distribuite nei diversi principi OIC, riducendo gli oneri amministrativi senza derogare al Codice Civile e ai postulati generali del bilancio.

Il nuovo principio riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. Restano esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria richiamati dal c. 5 dello stesso art. 2435-ter. La portata della riforma potenziale è ampia: secondo l’OIC, considerando i limiti dimensionali civilistici, piccole e micro-imprese rappresentano circa il 96% delle società di capitali italiane.
L’elemento più innovativo è però la flessibilità. L’applicazione del principio sarà facoltativa e la società potrà adottarlo integralmente oppure utilizzare soltanto alcune delle semplificazioni previste, continuando ad applicare per le altre poste i corrispondenti principi contabili nazionali. Le scelte dovranno essere mantenute con continuità nel tempo. Nella nota integrativa occorrerà inoltre indicare se è stato applicato il nuovo principio e, in caso di utilizzo parziale, precisare quali semplificazioni non sono state adottate.

Tra gli interventi più rilevanti figurano quelli sulle immobilizzazioni materiali - La vita utile potrà essere stimata facendo riferimento alle aliquote fiscali, ma soltanto quando non emergano differenze significative rispetto al periodo effettivo di utilizzazione del bene. Il richiamo alle aliquote fiscali, quindi, non introduce un automatismo tra ammortamento civilistico e fiscale, ma offre un criterio semplificato di stima. Per i fabbricati che incorporano anche il valore del terreno, lo scorporo potrà essere effettuato in misura forfetaria pari al 20% del costo complessivo, elevata al 30% per i fabbricati industriali, salvo evidenze significativamente diverse. Per i cespiti entrati in funzione nell’esercizio sarà inoltre possibile utilizzare la metà dell’aliquota ordinaria di ammortamento.

La bozza semplifica anche i lavori in corso su ordinazione - Accanto al metodo della percentuale di completamento, per il quale resta necessario fare riferimento all’OIC 23, viene disciplinato il criterio della commessa completata: ricavi e margine sono rilevati soltanto al completamento del contratto, mentre i lavori ancora in corso sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato. Sul fronte di crediti e debiti resta centrale il valore nominale, coerentemente con l’esonero dal costo ammortizzato già previsto per i bilanci abbreviati. I costi iniziali sostenuti per ottenere un finanziamento vengono iscritti tra i risconti attivi e imputati lungo la durata del prestito.

Particolare attenzione richiede la fiscalità differita - La semplificazione non equivale a una generale facoltà di ignorare imposte anticipate e differite. La società potrà limitarsi alle imposte correnti soltanto quando queste rappresentano adeguatamente gli effetti fiscali delle operazioni dell’esercizio. La verifica dovrà passare dall’analisi delle variazioni in aumento e in diminuzione utilizzate per determinare il reddito imponibile; se la sola fiscalità corrente non offre una rappresentazione adeguata, torneranno applicabili le regole dell’OIC 25.
Anche il passaggio al nuovo principio è impostato in chiave semplificata: la prima applicazione sarà prospettica, senza rideterminazione dei valori riferiti agli esercizi precedenti e senza riesposizione dei dati comparativi. La data di entrata in vigore, tuttavia, non è ancora definita e nella bozza compare ancora un riferimento temporale provvisorio. Il testo resta quindi suscettibile di modifiche, anche significative, fino alla conclusione della consultazione pubblica fissata al 28.02.2027.