Per il bilancio 2023 nessuna deroga alle regole ordinarie, almeno in termini di continuità aziendale, nonostante le numerose sollecitazioni di crisi che hanno interessano l’economia globale. Pertanto, nella predisposizione dei bilanci in chiusura, occorrerà far riferimento alle ordinarie disposizioni previste dall'art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c. e al documento OIC 11. Ai sensi della norma codicistica, infatti, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. L’impostazione che si è data nell’OIC 11 tiene conto, in primis, del fatto che la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale; così, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un “prevedibile” arco temporale futuro, ossia un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Per i bilanci 2023 con esercizio sociale coincidente con l’anno solare occorrerà riferirsi, dunque, almeno al periodo temporale che va dal 1.01 al 31.12.2024.
Va detto, poi, che alcuni fatti successivi alla chiusura...