Amministrazione e bilancio 07 Marzo 2024

Bilancio 2023: sospensione ammortamenti da esporre in nota integrativa

Nella nota integrativa le ragioni della deroga, l'importo della riserva indisponibile nonché l'influenza della sospensione sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

Anche per il bilancio dell’esercizio 2023 resta possibile l’applicazione della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, c. 7-bis e ss. D.L. 104/2020. In particolare, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (e, quindi, gli OIC adopter), anche per l’esercizio 2023 (per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3 D.L. 198/2022 convertito), resta in piedi la facoltà, in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) c.c., di ridurre o azzerare (ovvero non effettuare fino al 100%) l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Qualora la sospensione dell’ammortamento abbia interessato non l’intero esercizio, ma una frazione di esso, il prolungamento del piano originario potrà essere ragguagliato a un identico intervallo di tempo. A ciò si aggiunge che, occorre effettuare, al termine di ciascun esercizio, un’attenta valutazione del piano di ammortamento, per verificare se lo stesso necessita di un ulteriore riesame. Ciò premesso, un punto che appare ancora poco chiaro (a...

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