Come noto, dal 17.03.2020 è vietato procedere a licenziamenti giustificati da motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo iniziate alla data del 23.02.2020.
Tale divieto, introdotto per ragioni straordinarie ed eccezionali e finalizzato a preservare il livello occupazionale, è stato modificato più volte, arrivando a coprire un periodo di circa 22 mesi, essendo stati previsti blocchi fino al 31.12.2021: è vero, però, che le cose sono cambiate, specie dallo scorso 1.07, visto che, per quanto il divieto riguardi ancora gran parte dei datori di lavoro, in data 30.06 è venuto meno un divieto sostanzialmente generalizzato, lasciando il passo a un blocco che dipende da talune condizioni, quali il settore di appartenenza e l’utilizzo di taluni strumenti messi a disposizione dalla normativa emergenziale, come ammortizzatori sociali e/o esoneri contributivi.
Ambito di applicazione - Il riferimento normativo alla legge sui licenziamenti collettivi (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991) e a quella sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966) ha consentito, fin da subito, di escludere de facto dal divieto i licenziamenti che risultano sottratti alla disciplina delle norme in questione.
Con il passare del tempo e con l’evidente impossibilità di continuare a imporre un blocco incapace di contemplare alcun tipo di esclusione, il Legislatore ha iniziato a temperare il...