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Imposte dirette 25 Luglio 2026

Bonifico nel 2025, fattura nel 2026: professionista deduce per cassa

Per i redditi dei professionisti il riferimento principale è l’art. 54 del TUIR: l’imponibile fiscale è determinato come differenza effettiva tra compensi percepiti nel periodo d’imposta e spese nel medesimo periodo.

L’interpello n. 512/2019 ribadisce che, per i lavoratori autonomi, i componenti negativi di reddito sono deducibili nel periodo d’imposta in cui la spesa è effettivamente sostenuta, ossia al momento del pagamento, in applicazione del criterio di cassa.

La risoluzione n. 72/E/2006 precisa, tra i requisiti generali di deducibilità, che i costi siano effettivamente sostenuti, inerenti all’attività esercitata e adeguatamente documentati.

La normativa e la prassi, lette congiuntamente, impongono quindi di verificare il momento di effettivo sostenimento del costo (pagamento) e la sussistenza dei requisiti di inerenza e documentazione, ai fini della deducibilità. In tale quadro, la data di ricezione della fattura non è, di per sé, il parametro determinante per l’imputazione temporale del costo ai fini delle imposte dirette, posto che il criterio legale è quello della cassa.
Nel caso di specie, il contribuente esercita un’attività di lavoro autonomo professionale, determinando il reddito ai sensi dell’art. 54 del Tuir. Nel corso del periodo d’imposta 2025 ha commissionato una prestazione di servizi inerente alla propria attività, effettuando il pagamento del relativo corrispettivo nello stesso anno 2025 con bonifico bancario. La fattura relativa a tale operazione è stata emessa e ricevuta nel 2026, ossia nel periodo d’imposta successivo al pagamento.
In sostanza, l’effettivo sostenimento del costo è soddisfatto nel 2025, per effetto di un pagamento oggettivamente riscontrabile (bonifico bancario). Resta solo da verificare l’inerenza in relazione alla natura del servizio acquistato e alla sua connessione con l’attività professionale.
La fattura, ricevuta nel 2026, costituisce il documento principale a sostegno del costo.

Tuttavia, ai fini della corretta imputazione al 2025, è opportuno che:
- sia disponibile nel 2025 almeno una documentazione idonea (ad esempio, contratto, ordine, preventivo accettato, corrispondenza commerciale, evidenza del pagamento) che consenta di identificare con sufficiente precisione la natura dell’operazione e l’inerenza;
- la fattura ricevuta nel 2026 richiami coerentemente il rapporto sottostante, già sorto e pagato nel 2025.

Tutto ciò premesso e considerato, la mancata ricezione della fattura nel 2025 non preclude la deduzione del costo nello stesso anno, purché sia garantita una documentazione complessiva idonea a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale, la data del pagamento (2025) e la correlazione del costo all’attività professionale.
In altri termini, la data di ricezione della fattura (2026) non differisce, di per sé, il momento di deduzione del costo, che resta ancorato all’anno di effettivo pagamento (2025).