- lavoratori dipendenti;
- collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 c.p.c.);
- altre categorie di lavoratori.
- che abbiano fruito dell’esonero previdenziale dello 0,80%, previsto dalla legge di Bilancio 2022, per almeno un mese nel 1° quadrimestre 2022;
- che dichiarino di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti ad altre categorie di percettori che lo ricevono direttamente dall’Inps.
Collaboratori coordinati e continuativi - Requisiti:
- contratti attivi alla data del 18.05.2022 (entrata in vigore del Decreto);
- iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
- non titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti ad altre categorie di percettori;
- con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Altre categorie di lavoratori - Requisiti:
- lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito nel 2021, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (già al 18.05.2022) che, nel 2021, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e per i quali, sempre nel 2021, risulti l’accredito di almeno un contributo mensile;
- incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva, con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18.05.2022.
Domestici, Naspi, Rdc e altri casi particolari - L’indennità, inoltre - seppure con diverse modalità di erogazione e in presenza di taluni requisiti - si rivolge anche a:
- lavoratori domestici;
- titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30.06.2022;
- nuclei beneficiari di RdC;
- percettori di indennità COVID, Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola.
