Bonus 4.0 salvo se la liquidazione revocata non interrompe l’attività
Con la risposta n. 139/2026 l'Agenzia riconosce il credito 4.0 nonostante lo scioglimento giudiziale poi revocato; ammette l'interconnessione tardiva se giustificata e conferma il trasferimento del credito alla beneficiaria della scissione.
Con la risposta all’interpello 10.07.2026 n. 139 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (ex art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020) in una fattispecie articolata, in cui si sono intrecciate la dichiarazione giudiziale di scioglimento della società, la liquidazione successivamente revocata, l'affitto di 2 rami d'azienda a società neocostituite e una scissione non proporzionale. Nel caso esaminato, la società istante aveva acquistato macchinari classificabili nell'Allegato A alla L. 232/2016, entrati in funzione nel biennio 2021-2022 ma interconnessi al sistema informatico soltanto nel maggio 2025, a causa delle vicende societarie originate dai dissidi tra i soci subentrati per ricambio generazionale. Sul primo quesito, relativo al requisito soggettivo, l'Agenzia ha valorizzato la ratio dell'art. 1, c. 1052 L. 178/2020, che nega il beneficio alle imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria o che sono assoggettate a procedure concorsuali. Al riguardo è stato ricordato che l'esclusione colpisce le sole procedure di natura liquidatoria finalizzate alla chiusura dell'attività, in quanto incompatibili con l'obiettivo di rinnovare gli asset delle imprese in attività. Viceversa, nel caso esaminato, coerentemente con la risposta all’interpello n. 719/2021 (che aveva salvato il credito in presenza di accordi di ristrutturazione con continuità aziendale), e con la circolare n. 1/E/2025 (in...