L'art. 1, c. 1 D.L. 5/2023, così come convertito dalla L. 23/2023, prevede ora che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”. In sostanza, anche per l’anno 2023 è riproposta l’agevolazione a favore dei buoni carburante, ma attenzione: il beneficio avrà solo valenza fiscale e non anche contributiva. Si propone in questo modo un disallineamento ex lege al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive previsto dall’art. 6 D.Lgs. 314/1997.
Infatti, se sotto l’aspetto fiscale sarà possibile concedere fringe benefit per un importo complessivo massimo di 458,23 euro (258,23 euro per tutti i fringe benefit e 200 euro per i buoni carburante), sotto l’aspetto contributivo sarà in vigore il solo limite di 258,23 euro. Detto ciò, sotto l’aspetto fiscale potranno sfruttare l’agevolazione i soli lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati. Sono escluse le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, D.Lgs. 165/2001. Il beneficio, sotto l’aspetto oggettivo, potrà essere fruito tramite buoni benzina, ossia erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Potrà essere altresì agevolabile l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
Considerando il disallineamento delle basi imponibili, si dovrà verificare quante aziende saranno disposte a concedere ai propri lavoratori il buono carburante fino a 200 euro di esenzione fiscale, pagando tuttavia i contributi a loro carico. Infatti, l’agevolazione contributiva porta con sé anche una riduzione di costo del lavoro, oltre al beneficio in capo al dipendente, motivo per il quale la nuova disposizione potrebbe penalizzare forme di welfare aziendale per i maggiori costi dovuti al versamento dei contributi.
