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Imposte dirette 19 Agosto 2026

Bonus edilizi acquistati dai lavoratori autonomi tassati al 26%

Il decreto Omnibus introduce un'imposta sostitutiva al 26% sui differenziali da cessione o compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai professionisti, superando le criticità emerse a seguito della riforma dei redditi di lavoro autonomo.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2026, n. 185, è entrato in vigore il 12.08.2026 il D.Lgs. 7.08.2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, noto come decreto Omnibus. Tra gli interventi correttivi, un’attesa modifica riguardante la tassazione dei differenziali positivi derivanti dall'acquisto "sotto la pari" di crediti d'imposta, inclusi i bonus edilizi. L'art. 3 del decreto Omnibus stabilisce che tali differenziali costituiscono reddito e sono assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26% (modifica dell’art. 54 D.P.R. 917/1986 e, parallelamente, modifica art. 56 D.Lgs. 19.06.2026, n. 117 - "nuovo Tuir").Stanti le numerose modifiche intercorse, è bene fare ordine. Nel periodo precedente alla riforma fiscale, l'acquisto di crediti sotto la pari da parte dei professionisti era caratterizzato da una completa irrilevanza fiscale (risposta a interpello 30.11.2023, n. 472), in quanto il provento non era riconducibile alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e non assumeva rilevanza nemmeno come reddito diverso o di capitale. Il quadro è mutato a decorrere dall'anno d'imposta 2024, con l'entrata in vigore del principio di onnicomprensività introdotto dalla riforma del reddito di lavoro autonomo di cui al D.Lgs. 192/2024. In base a tale principio, concorrono a formare il reddito tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività...

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