Imposte dirette 20 Gennaio 2026

Bonus edilizi: crediti per professionisti e studi associati

Dal 2024 i crediti edilizi acquistati da professionisti e studi associati rilevano ai fini Irpef e Irap, mentre per quelli acquisiti prima resta la non imponibilità anche se utilizzati successivamente.

La disciplina fiscale dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, oggetto di cessione e successiva compensazione, è stata nuovamente confermata e ribadita a seguito della risposta all’interpello 16.01.2026, n. 6. L’Agenzia delle Entrate, intervenendo su un caso riguardante un’associazione professionale di dottori commercialisti e avvocati che aveva acquistato crediti edilizi da terzi tra il 2022 e il 2025, ha fornito chiarimenti fondamentali in merito al trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.Il quadro normativo di riferimento si fonda sulla recente riforma introdotta dal D.Lgs. 13.12.2024, n. 192, che ha modificato l’art. 54 del Tuir, introducendo il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. In base a tale principio, dal periodo d’imposta 2024, concorrono alla formazione del reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica o professionale, a prescindere dalla loro natura o denominazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per i crediti d’imposta acquistati “dal 2024 in poi”, sia il costo sostenuto per l’acquisto sia il valore nominale delle quote utilizzate in compensazione assumono rilevanza fiscale.Il costo di acquisto è deducibile nell’anno in cui viene sostenuto, mentre il valore nominale del credito rileva come componente positivo di reddito nell’esercizio in cui viene effettivamente utilizzato in compensazione tramite modello F24...

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