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Imposte dirette 06 Agosto 2026

Bonus edilizi, quali riferimenti nel nuovo TUIR

Il D.Lgs. 117/2026 riunisce nel Testo Unico anche le norme su ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus. La disciplina resta invariata, ma dal 1.01.2027 si dovranno utilizzare i nuovi articoli.

Dal 1.01.2027, chi sostiene spese agevolate con i bonus casa dovrà confrontarsi con una nuova numerazione normativa. Il D.Lgs. 19.06.2026, n. 117, pubblicato il 3.07.2026 ed entrato formalmente in vigore il giorno successivo, troverà applicazione dal 1.01.2027. Da quella data, l’art. 16-bis D.P.R. 917/1986 sarà sostituito dall’art. 17 nuovo TUIR. Le misure temporanee per sismabonus, ecobonus e recupero edilizio confluiranno, rispettivamente, negli artt. 371, 372 e 373.

La conseguenza più immediata riguarda i riferimenti utilizzati nelle fatture e, soprattutto, nei bonifici parlanti. Occorre, però, evitare un equivoco. La normativa non impone, in via generale, di riportare in fattura l’articolo che riconosce la detrazione. La fattura deve documentare la spesa, individuare le parti e descrivere con sufficiente precisione i lavori eseguiti. Inserire anche il richiamo normativo è una cautela utile, perché collega il documento alla pratica agevolata e riduce le incertezze nei controlli. La sua omissione, tuttavia, non determina da sola la perdita del beneficio.

Dal 2027, per un intervento di recupero edilizio, potrà essere utilizzata una formula come “Lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili ai sensi degli artt. 17 e 373 D.Lgs. 117/2026”. Il doppio richiamo è opportuno perché l’art. 17 contiene la disciplina strutturale, mentre l’art. 373 regola aliquote e limiti temporaneamente applicabili. Per l’ecobonus il riferimento diventa l’art. 372 D.Lgs. 117/2026. Per il sismabonus occorre indicare l’art. 371. Resta essenziale descrivere l’opera concreta: una fattura che riporta soltanto “lavori edili”, pur citando l’articolo corretto, offre una prova debole sulla natura della spesa. Il passaggio più delicato riguarda il bonifico parlante.

Per gli interventi di recupero edilizio, il pagamento deve consentire di individuare la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del destinatario. Dal 1.01.2027 la causale per il bonus ristrutturazioni potrà richiamare gli artt. 17 e 373 D.Lgs. 117/2026; per l’ecobonus l’art. 372; quella per il sismabonus l’art. 371. Il riferimento temporale segue il criterio di cassa. Una fattura emessa nel 2026 ma pagata da una persona fisica nel 2027 richiede, quindi, il bonifico con la nuova numerazione, poiché la spesa si considera sostenuta al momento del pagamento. Per i bonifici eseguiti entro il 31.12.2026 restano invece corretti l’art. 16-bis D.P.R. 917/1986 e gli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013.

Può accadere che, nei primi mesi del 2027, il portale della banca continui a proporre soltanto i vecchi articoli. L’art. 376, c. 2 nuovo TUIR prevede che i richiami contenuti in leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti alle disposizioni abrogate si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo. Inoltre, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, un riferimento normativo inesatto non preclude necessariamente la detrazione quando non impedisce alla banca di applicare la ritenuta prevista sui pagamenti agevolati. Non è però una ragione per utilizzare un bonifico ordinario. Il contribuente dovrà selezionare il canale dedicato ai bonus edilizi, verificare tutti i dati fiscali e conservare la ricevuta.

Se il bonifico non consente l’applicazione della ritenuta, la regolarizzazione richiede, di norma, la ripetizione del pagamento oppure la dichiarazione sostitutiva del fornitore prevista dalla prassi.
Non tutti gli incentivi seguono le stesse regole: per il bonus mobili, ad esempio, è ammesso anche il bonifico ordinario o il pagamento con carta. L’aggiornamento delle diciture, dunque, deve partire dalla corretta qualificazione dell’intervento. Il nuovo articolo non salva una fattura generica e il vecchio richiamo non rende automaticamente indetraibile una spesa reale.