Con il messaggio 31.03.2026, n. 1136 l’Inps ha comunicato l’apertura della campagna di presentazione delle domande di Bonus asilo nido 2026. Analizziamo la novità in dettaglio.
Come presentare la domanda? Per ottenere il bonus in parola è necessario collegarsi al portale istituzionale, sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”. In alternativa è possibile trasmettere l’istanza per il tramite degli Istituti di patronato.
Il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei 2 benefici intende accedere, ossia il contributo asilo nido o il contributo forme di supporto presso la propria abitazione.
A chi spetta il Bonus nido? La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai 3 anni in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE ovvero, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia. Le condizioni descritte devono essere possedute alla data di invio della domanda all’Inps e altresì permanere per tutta la durata della prestazione.
Due tipologie di contributo - Come anticipato, la domanda di bonus può essere presentata, in alternativa, nei seguenti casi: spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido); forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche (contributo forme di supporto presso la propria abitazione).
Nel primo caso il bonus è richiesto dal genitore che sostiene il pagamento della retta. Al contrario per le forme di supporto domiciliare, la domanda è trasmessa dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo Comune.
Importo parametrato all’ISEE - Dal 1.01.2026 l’importo del contributo è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Tale valore, precisa Inps con la circolare 27.03.2026, n. 29, è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE. Gli importi spettanti variano in base alla data di nascita del minore e al valore dell’ISEE.
Per i bambini nati dal 1.01.2024 il bonus si attesta a:
- 3.600,00 euro totali, erogati in 10 rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro, in presenza di un ISEE neutralizzato pari o inferiore a 40.000 euro;
- 1.500,00 euro totali, erogati in 10 rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro se l’ISEE neutralizzato eccede i 40.000 euro ovvero in assenza di ISEE.
Al contrario, per i bambini nati in data antecedente al 1.01.2024, il sussidio è pari a:
- 3.000,00 euro totali, di cui 10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro con ISEE neutralizzato fino a 25.000,99 euro;
- 2.500,00 euro totali, di cui 10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro con ISEE neutralizzato da 25.001 a 40.000,00 euro;
- 1.500,00 euro totali, di cui 10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro se l’ISEE neutralizzato eccede i 40 mila euro ovvero in assenza di ISEE.
Ultrattività delle domande - A decorrere dal 1.01.2026 (per effetto del D.L. 95/2025) la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.
L’istanza, pertanto, conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi.
In definitiva, per gli anni solari successivi a quello di prima presentazione della domanda, sottolinea la circolare Inps, il richiedente “non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza”.
