Ci sono voluti quasi 2 anni per avere le prime indicazioni sull'agevolazione prevista dall'art. 24-bis D.Lgs. 148/2015, introdotta dall'art. 1, c. 136 L. 205/2017 a decorrere dal 1.01.2018. La norma infatti, inserendo l'art. 24-bis al decreto sugli ammortizzatori sociali, ha previsto la possibilità per i lavoratori in CIGS di accedere all'assegno di ricollocazione, previo accordo sindacale, così favorendo un loro inserimento lavorativo agevolato presso altri datori di lavoro. Proprio la nuova assunzione è sorretta da una serie di incentivi. La disposizione, infatti, prevede 3 tipologie di agevolazioni: una di carattere fiscale e 2 di carattere contributivo.
Sotto l'aspetto fiscale è previsto, a favore del lavoratore cassaintegrato che venga assunto, l'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La norma, pertanto, è volta a convincere il lavoratore a lasciare il vecchio posto di lavoro a favore del nuovo.
Sotto l'aspetto contributivo le agevolazioni riguardano: il lavoratore, che, in caso di nuova assunzione, può ricevere il 50% della CIGS spettante non fruita (c.d. bonus rioccupazione); e il nuovo datore di lavoro, il quale potrà fruire di un'esenzione del 50% dei contributi per un limite annuo di 4.030 euro...