Bonus provvigionali e competenza: rileva la certezza al 31.12
La Cassazione chiarisce che i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità dei componenti reddituali vanno verificati alla chiusura dell’esercizio. Gli anticipi provvigionali condizionati non concorrono al reddito finché non maturano definitivamente.
La Cassazione, con l’ordinanza 7.01.2026, n. 371, si pronuncia sul riscontro temporale dei requisiti della certezza e dell’obiettiva determinazione dei componenti reddituali. La controversia ha riguardato il caso di una consulente finanziaria, la quale impugnava l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito riprendendo a tassazione degli anticipi provvigionali (bonus).In ordine all’oggetto della lite si deve considerare che tra la consulente e la banca era stato concluso in data 25.02.2015 un piano integrativo provvigionale che prevedeva, oltre a provvigioni ordinarie, dei bonus legati ai risultati conseguiti. I bonus venivano corrisposti in anticipo, ma in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, essi venivano recuperati dalla banca.Per la C.T.P. gli anticipi non potevano concorrere a determinare il reddito d'impresa dell'anno 2015 perché il bonus era sospensivamente condizionato al raggiungimento degli obiettivi verificabili a 12 mesi, non ancora trascorsi al termine dell'esercizio 2015. La certezza dell'elemento reddituale avrebbe potuto verificarsi solo allo scadere dei 12 mesi mentre la verifica quadrimestrale effettuata dalla banca aveva valore meramente interno, non incidendo sulla condizione prevista per la maturazione dei bonus.Per il giudice regionale invece, partendo dal presupposto che si deve applicare il criterio della competenza e considerato che la certezza...