Bonus ristrutturazioni: la trappola della trasformazione ricettiva
La detrazione ex art. 16-bis del Tuir è negata se l’immobile residenziale diventa struttura turistico-ricettiva. Riflessioni pratiche di studio alla luce della C.G.T. Veneto n. 431/2026.
Recentemente, con l’enorme espansione avuta dalle locazioni turistiche, capita di imbattersi spesso in operazioni nate male e gestite peggio sul piano fiscale. La convinzione che la sola classificazione “abitativa” d’avvio cantiere garantisca il bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del Tuir) è un’illusione che costa cara. La sentenza della C.G.T. di secondo grado del Veneto n. 431/2026 (confermativa della C.G.T. di primo grado di Verona n. 82/2024) offre un tempestivo monito per il professionista che assiste clienti intenzionati a trasformare abitazioni in strutture ricettive.
Caso concreto: dal recupero abitativo all’affittacamere - La vicenda nasce dal disconoscimento della detrazione Irpef per opere su un fabbricato a Verona, originariamente accatastato A/4. Nel 2014 i proprietari avviano i lavori con DIA; nel 2015 depositano una variante progettuale per il cambio d’uso ad affittacamere. A fine lavori (settembre 2016), l’immobile viene accatastato in D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e con destinazione urbanistica U4/1.Il contribuente ha difeso la detrazione ancorandosi all’interpretazione letterale del participio passato dell’art. 16-bis (“interventi effettuati su unità immobiliari residenziali”), sostenendo che rilevasse la sola situazione iniziale. La difesa ha persino allegato un parere stilato con ChatGPT e una perizia linguistica.
Decisione dei giudici:...