Ai datori di lavoro privati che assumono tra il 1.05.2019 al 31.12.2019 giovani di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età e lavoratori con 35 anni di età e oltre (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), viene riconosciuto un anno di esonero contributivo nel limite di 8.060. Lo prevede il decreto Anpal 19.04.2019, n. 178. L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale; anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L'incentivo è pari alla contribuzione...