L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, mediante Faq, relative al Bonus “tredicesima”, rispondendo a tre specifiche domande. La prima riguardava la possibilità di richiedere tale bonus, disciplinato dall’art. 2-bis D.L. 9.08.2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi. Al riguardo, si è precisato che il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (esempio: collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello Redditi 2025 PF), i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.Altro quesito riguardava il caso della corresponsione del Bonus da parte del datore di lavoro e l’eventuale obbligo di compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (poiché obbligato o in quanto intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus, deve...