La contabilizzazione dei contributi in conto impianti continua a porre alcune questioni applicative, soprattutto nella fase in cui il beneficio è ormai acquisito in via definitiva e occorre coordinarne la rappresentazione nei 3 prospetti di bilancio. In tale ambito, l’aggiornamento in consultazione dell’OIC 10 è rilevante perché chiarisce la collocazione del relativo flusso di cassa nel rendiconto finanziario, superando le incertezze e le prassi non omogenee.
I contributi in conto impianti sono somme erogate da soggetti pubblici a sostegno di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento o ammodernamento di immobilizzazioni. Si tratta, in sostanza, di apporti funzionalmente collegati a un investimento in beni strumentali, normalmente parametrati al costo del cespite e spesso subordinati a vincoli di destinazione, di permanenza in uso o al rispetto di specifiche condizioni di fruizione.
Sul piano contabile, il contributo non costituisce una mera entrata finanziaria, ma incide anche sul risultato economico, in quanto l’OIC 16 prevede la correlazione al costo del bene e la ripartizione secondo il principio di competenza. La rilevazione presuppone il ragionevole conseguimento delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio e la sostanziale acquisizione del diritto all’erogazione. L’OIC 16 consente, sul piano della rappresentazione contabile, 2 modalità di contabilizzazione:
- metodo indiretto, che comporta l’iscrizione del contributo nel CE nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”, con rinvio della parte non ancora di competenza mediante risconti passivi;
- metodo diretto, che opera mediante riduzione del costo storico dell’immobilizzazione cui il contributo si riferisce.
Entrambe le soluzioni conducono al medesimo effetto economico complessivo lungo la vita utile del bene, poiché il contributo viene assorbito secondo la dinamica dell’ammortamento. Tuttavia, il metodo diretto appare più lineare sotto il profilo espositivo, in quanto rende immediatamente percepibile il costo netto dell’investimento, senza alterare la sostanza economica dell’operazione. Resta comunque pienamente legittima anche la diversa impostazione consentita dal principio contabile.
La questione centrale, per il rendiconto finanziario, è stata ora affrontata espressamente dalla bozza dell’OIC 10 al paragrafo 36 che prevede che gli incassi da contributi in conto impianti siano esposti tra le attività di investimento, in una voce distinta rispetto ai flussi per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali. La bozza supera quindi la necessità di fondare la classificazione su una ricostruzione interpretativa, offrendo un’indicazione tecnica più chiara. La scelta risulta coerente con la struttura del rendiconto finanziario e con la natura dell’attività di investimento, che comprende i flussi legati alle immobilizzazioni e, secondo la bozza, anche gli incassi da contributi in conto impianti.
Non sarebbe invece coerente ricondurre tali contributi all’attività operativa, perché essi non derivano dalla gestione caratteristica o accessoria, ma da un intervento esterno diretto a sostenere un investimento specifico. Parimenti, la collocazione nell’area finanziaria non appare coerente alla luce della disciplina proposta, poiché il contributo non costituisce un’operazione di reperimento di capitale di rischio o di debito in senso proprio, bensì una componente accessoria del flusso di investimento agevolato.
La scelta dell’area investimenti consente inoltre di tenere distinto il flusso in entrata dal pagamento del cespite, evitando commistioni con i flussi relativi all’acquisto dell’immobilizzazione. In questa prospettiva, il rendiconto rappresenta in modo chiaro sia l’esborso effettivo per l’investimento, sia il correlato sostegno pubblico, senza alterare la leggibilità della dinamica finanziaria complessiva.
Resta fermo che il flusso deve essere esposto al lordo, senza compensazioni con il prezzo pagato per il bene o con le quote imputate a conto economico. Il rendiconto finanziario, infatti, rileva esclusivamente i movimenti monetari e non le grandezze economiche o patrimoniali già riflesse negli altri prospetti di bilancio.
