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Lavoro 05 Febbraio 2020

Breve vademecum sulla gestione delle trasferte

Sintesi delle principali caratteristiche e alcuni consigli utili per uno dei più diffusi istituti del mondo del lavoro.

La trasferta altro non è che un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, con previsione certa di rientro nella sede originaria, quella cioè prevista nel contratto individuale di lavoro. Pur mancando una definizione legale, visti gli orientamenti della giurisprudenza e la prassi, possiamo dire che gli elementi qualificanti di tale istituto siano: - temporaneità, intesa come mancanza di definitività, non esistendo alcun limite massimo di durata; - legame funzionale con il luogo “normale di lavoro”, intendendo anche il mantenimento del potere direttivo in capo al datore; - funzionalità rispetto alle esigenze aziendali. A differenza del trasferimento (art. 2103 C.C.), per l'invio in trasferta non sono richieste particolari motivazioni dell'azienda o il consenso del lavoratore, ma in capo al datore permangono l'obbligo di rispettare quanto previsto dai contratti collettivi applicati e dalla dignità del dipendente (art. 41 cost.), nonché il divieto di atti illeciti o discriminatori nei riguardi del lavoratore (art. 1345 C.C. e art. 15 stat. Lav.). Per quanto concerne il pagamento della trasferta, diviene determinante il ruolo della contrattazione collettiva (I° e II° livello) che definisce le modalità di rimborso delle spese e la quantificazione delle indennità: rispetto a questo, i datori di lavoro, che hanno libertà di riconoscere trattamenti migliori, mai...

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