Anche per l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie vale quanto osservato in modo sintetico e descrittivo in dottrina, secondo cui la posizione del fiduciario è caratterizzata da un potere giuridico eccedente il suo scopo, dato il divario tra ciò che a lui è “giuridicamente possibile” e ciò che invece è “giuridicamente consentito”. Ciò perché l’intestazione delle partecipazioni al fiduciario è strumentale ai fini esclusivi perseguiti dal fiduciante tipici dell’istituto, essendo, inoltre, non una conflittualità ricomposta degli interessi, ma la convergenza di questi, ogni decisione venendo di necessità assunta nell’interesse essenziale del fiduciante (Cass. 14.02.2018, n. 3656). Sulla struttura e sulla causa del negozio - superata la tesi del collegamento negoziale tra 2 contratti, l’uno a effetti reali e l’altro a effetti obbligatori diretto a modificare il risultato finale del primo - la qualificazione è come contratto unitario avente una causa propria, species del genus "agire per conto altrui", in cui la causa non risiede né nel trasferimento del bene, né nella sostituzione al mandante ai fini del compimento di specifici atti, ma nella combinazione dei 2 momenti, in vista dell’obiettivo della c.d. spersonalizzazione della proprietà (cfr. Cass. 9.05.2023, n. 12353; Cass. 28.04.2021, n....