L’art. 51, c. 2, lett. c) del Tuir prevede un particolare regime di esenzione fiscale (totale o parziale) per:
- somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore o gestite da terzi;
- indennità sostitutive della mensa per determinate categorie e a determinate condizioni;
- i c.d. “buoni pasto” cartacei o elettronici.
In particolare, i buoni:
- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale;
- consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di co.co.co.;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni (per ogni transazione), né commerciabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale e solo dal titolare e possono essere utilizzati in qualsiasi giorno dell’anno anche a distanza di mesi dal ricevimento.
Premesso tutto questo, la legge di Bilancio 2026 apporta un’importante modifica: pur lasciando inalterata l’esenzione riferita ai buoni cartacei (4 euro), innalza quella dei buoni elettronici da 8 a 10 euro giornalieri.
Dal 1.01.2026, dunque, le aziende possono beneficiare di questa soglia maggiorata, dovendo comunque ricordare come, nel caso di superamento del nuovo limite, l’eccedenza rientrerà nel calcolo sia dell’imponibile contributivo che di quello fiscale: tale eccedenza, infatti, non può rientrare nella disciplina prevista dall’art. 51, c. 3 del Tuir, in base alla quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. “fringe benefit”) se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta (principio che è stato ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29.03.2010, n. 26/E).
La situazione, dunque, dal 1.01.2026 è la seguente:
- somministrazione di pasti da parte del datore di lavoro (es: pasto ai camerieri, al cuoco del ristorante o al collaboratore domestico) ovvero in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi: esente. Vi rientrano le mense aziendali, le convenzioni tra datore e ristoranti o, in generale, altri esercizi pubblici convenzionati con il datore di lavoro stesso che effettuano prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti;
- indennità sostitutiva della mensa corrisposta agli addetti ai cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione: esenzione fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro;
- buoni pasto cartacei: esenzione fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro;
- buoni pasto elettronici: esenzione fino all’importo complessivo giornaliero di 10 euro.
