Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Ottobre 2026
Buoni pasto, facciamo il punto della situazione
Con ordinanza del 31.08.2026, n. 24866, la Cassazione specifica alcuni aspetti relativi ai criteri di maturazione del diritto al buono pasto, precisando che il diritto sorge dopo 6 ore di lavoro, anche per i turnisti notturni.
Con la rincorsa dei prezzi al consumo innescata dalla galoppante inflazione, qualsiasi voce retributiva capace di aumentare la capacità di spesa dei lavoratori dipendenti acquista importanza; di non poco conto è in tale prospettiva l’erogazione dei buoni pasto, soprattutto adesso che la soglia di esenzione è stata portata a 10 euro e che quasi automaticamente, almeno nell’impiego privato, i buoni pasto che ancora non avevano tale importo singolo di valore tendono a raggiungerlo.Questo automatismo nell’adeguamento del valore non vale per il pubblico impiego, poiché esiste una norma del 2012 che ne limita il valore massimo a 7 euro; è comunque in previsione una modifica per evitare differenti trattamenti, ma a parte questa specifica, i concetti alla base dell’erogazione del buono pasto sono similari.In primis ricordiamo da cosa trae origine tale erogazione: si tratta di un’indennità che sostituisce il servizio mensa; ciò in quanto sia le norme sia la contrattazione collettiva o aziendale che la disciplinano attribuiscono il diritto in virtù dell’inesistenza o dell’impossibilità di fruire del pasto in mensa.Per questo motivo il diritto al buono pasto è legato a doppio filo al concetto di fruizione del pasto e viene collegato alla pausa “pranzo”; nel nostro ordinamento esiste l’obbligo di pausa di non meno di 10 minuti dopo 6 ore di lavoro consecutive (art. 8, c. 2 D.Lgs. 66/2003), pertanto il diritto al buono pasto viene collegato alla fruizione...