Il buono, in aggiunta ai buoni spesa a vario titolo previsti dall’art. 51, c. 3 del Tuir, nella versione originale era esente sia da contribuzione previdenziale, sia da imposizione fiscale, estendendo di fatto all’anno 2023 la possibilità di erogare una somma massima di 458,23 euro per l’acquisto di carburante, esente da contributi e imposte. In fase di conversione, il buono ha perso l'esenzione contributiva ed è diventato a tutti gli effetti somma imponibile a livello previdenziale, mantenendo invece l’originaria esenzione di natura fiscale.
Nonostante il testo di legge non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pare ormai definitiva la nuova imposizione contributiva prevista per il buono, che mantiene tuttavia tutte le caratteristiche precedenti e così schematizzabili:
- modalità di erogazione: acquisto di buoni carburante, con indicazione in busta paga del valore erogato, mediante apposita voce;
- chi lo eroga: il datore di lavoro su base volontaria, senza alcun vincolo e a costo totalmente a carico del datore di lavoro;
- chi lo percepisce: tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, su scelta del datore di lavoro;
- non spetta a collaboratori coordinati continuativi, amministratori, tirocinanti;
- quando viene erogato: entro il 31.12.2023.
Esempio - Prendendo come riferimento l’aliquota previdenziale base a carico del lavoratore pari al 9,19%, l’importo netto percepito dal lavoratore subirà una riduzione di circa 20 euro, mentre la contribuzione a carico del datore di lavoro, variabile in base all’inquadramento previdenziale aziendale, può essere quantificata in un importo medio di circa 60 euro.
La traduzione in numeri della novella normativa sottolinea che la convenienza e l’appetibilità del bonus in parola saranno decisamente inferiori, riducendone fortemente l’erogazione.
