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Diritto
04 Ottobre 2021
Caducazione titolo esecutivo, riflessi sul processo di opposizione
Il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e statuizione sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il processo esecutivo esige un titolo esecutivo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo.
Non è sufficiente che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga efficace per l'intera sua durata.
Tale regola, abitualmente sintetizzata nel brocardo “nulla executio sine titulo” è stata affermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass 7.01.2014, n. 61) ove si è detto che nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che presuppone non necessariamente la continuativa esistenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.
Il titolo esecutivo può subire la caducazione nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione per effetto di successive vicende maturate nel parallelo processo di cognizione. Basti pensare al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 648 c.p.c.), al provvedimento di convalida di sfratto, all'ordinanza di cui all'art. 186-quater c.p.c. o, in generale, alla previsione dell'art. 282 c.p.c. secondo cui la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. In questi casi...