Non vi sarà alcun conguaglio a titolo di perequazione automatica per il 2019, mentre per l'anno in corso spetterà nella misura dello 0,4% (circolare Inps n. 147/2019).
Con la variazione percentuale in via definitiva nel periodo gennaio-dicembre 2017 e gennaio-dicembre 2018 nella misura dell'1,1%, l'art. 1, D.L. Economia-Lavoro 15.11.2019 ha confermato in via definitiva nella stessa misura l'aumento di perequazione automatica già attribuito in via provvisoria nel 2019. L'art. 2 del decreto citato stabilisce, invece, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4% dal 1.01.2020, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno successivo.
Sembra utile spiegare in breve come funziona il meccanismo della perequazione. La rivalutazione dei trattamenti pensionistici è un aumento applicato annualmente dagli istituti previdenziali a tutte le pensioni, sia private che del settore pubblico, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita. La perequazione, dal 1999, è soggetta alle regole introdotte dall'art. 34 L. 448/1998, che prevedono la determinazione della rivalutazione in riferimento al cumulo delle pensioni erogate a ogni soggetto da tutti gli enti pensionistici presenti nel Casellario centrale delle pensioni, per effetto del quale si tiene in considerazione il soggetto titolare di più prestazioni pensionistiche e non più le singole pensioni.
La norma prevede che la rivalutazione operi per ogni singolo beneficiario di trattamenti pensionistici in relazione all'importo...