La cassa integrazione guadagni per eventi metereologici esiste già da tempo, ma nell’ultimo periodo l’abbiamo dovuta utilizzare parecchie volte. Alcuni chiarimenti vengono forniti dall’Inps.
Purtroppo, gli ultimi mesi sono stati ampiamente caratterizzati da eventi metereologici per così dire “pazzi”. Un’alternanza di maltempo e di eccessi di calore si è portata dietro la necessità di ricorrere agli strumenti a disposizione per fronteggiare tali eventi.
Il D.L. 98/2023 relativo a “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, in vigore dal 29.07.2023, contiene, tra le altre, due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischio per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.
Richiamando anche il messaggio 20.07.2023, n. 2729, l’Inps riepiloga le regole nuove e ripassa le “vecchie” attraverso la circolare 3.08.2023, n. 73, che ci tornerà utile anche nei prossimi mesi. Si riportano alcuni punti della circolare.
In prima battuta anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, già rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per...