L’emergenza caldo ha determinato una serie di interventi di diverso tipo, volti a garantire la protezione dei lavoratori. Sullo sfondo, nondimeno, continuano a valere i principi fondamentali incardinati nell’art. 2087 c.c. e nel D.Lgs. 81/2008.
La calura di questo periodo ha determinato una serie di interventi, di natura e fonte variegata, volti a garantire e stimolare la predisposizione di giuste tutele per i lavoratori. Sullo sfondo, ad ogni modo, al di là di questi (opportuni) nuovi interventi, continuano a operare incessantemente i dettami fondanti della materia, i quali debbono fungere da via maestra per tutti i datori di lavoro.Tra le novità, più in particolare, è possibile ricordare:- il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, in sottoscrizione dal 2.07.2025 tra le Parti sociali, il quale peraltro sarà recepito anche da un decreto ministeriale;- per degli esempi territoriali, l’ordinanza della Regione Lombardia 1.07.2025, n. 348 e l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana 25.06.2025, n. 2;- in tema di ammortizzatori sociali, il messaggio Inps 3.07.2025, n. 2130.Gli interventi, pregevoli, ambiscono, nei fatti, a impostare e garantire un consistente sistema di tutele, a largo spettro, per i lavoratori affannati dal caldo eccessivo. Si tratta, in particolare, talora di divieti specifici di rendere la prestazione lavorativa (come nel caso delle ordinanze menzionate), talaltra di importanti dichiarazioni di intenti e buone pratiche (come nel caso del Protocollo), ma anche di documenti dall’essenza prettamente divulgativo-riepilogativa volti a permettere una corretta richiesta e gestione...