L’Agenzia delle Entrate aggiorna la procedura di chiusura d’ufficio delle posizioni inattive da 3 anni. Verifiche estese a fatture e corrispettivi, notifiche via PEC e App IO, decorrenza fissa e riattivazione retroattiva.
L’art. 35, c. 15-quinquies D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 7-quater D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, stabilisce l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di procedere d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che non hanno esercitato alcuna attività d’impresa, artistica o professionale nelle 3 annualità precedenti. Le modalità operative erano state originariamente individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3.12.2019, n. 1415522. L’Amministrazione Finanziaria ha ora aggiornato e ridefinito l’intero iter procedurale con il provvedimento 12.10.2026, prot. n. 277710, introducendo novità sostanziali volte a rendere i controlli più accurati e a modernizzare i canali di comunicazione con il contribuente.Per quanto riguarda i criteri di individuazione dei soggetti inattivi, si registra una prima novità rispetto al 2019. In passato la selezione si basava sulla mancata presentazione della dichiarazione Iva o dei redditi per 3 anni consecutivi. Il nuovo provvedimento estende i riscontri automatizzati, integrando i dati relativi alla presenza di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti. L’assenza di tali operazioni consente all’Anagrafe tributaria di riscontrare la totale inattività con maggiore tempestività rispetto al passato.Importanti modifiche riguardano altresì le modalità di notifica della comunicazione preventiva di cessazione. Nel sistema definito nel 2019 la...