Il Tribunale di Lodi ha ricordato i rischi che, in caso di cambio appalto a mutate condizioni, derivano dal mancato esperimento della procedura di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che, nell’ambito di un cambio di appalto, solo nell’ipotesi in cui ai lavoratori sia garantito il passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore con invarianza di trattamento economico e normativo “la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall’art. 24 L. 223/1991” (Cass. sez. lav., 22.11.2016, n. 23732; vedasi anche Cass. 17.08.2018, n. 20772).
In conformità con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, con la sentenza 13.10.2021, il Tribunale di Lodi ha accolto il ricorso di un gruppo di lavoratori: avendo accertato che il trattamento economico e normativo previsto dal Ccnl applicato dalla nuova appaltatrice era deteriore rispetto a quello del precedente datore di lavoro (che applicava un differente Ccnl), ha dichiarato illegittimi i licenziamenti, per omissione della procedura prevista dalla L. 223/1991, con conseguente applicazione dell’art. 18 c. 4 L. 300/1970.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale ormai prevalente (e che impone, all’evidenza, un’interpretazione restrittiva dell'art. 7 c. 4-bis D.L. 302/2007), in caso di cambio d’appalto, il rischio di potenziali rivendicazioni da parte dei dipendenti già impiegati nell’appalto è elevato, soprattutto nell'ipotesi in cui...