La fine dell’anno rappresenta per molti il momento di passaggio tra differenti regimi fiscali, passaggio che richiede particolare attenzione sotto il profilo della gestione degli strumenti di certificazione dei corrispettivi. Il transito dal regime Iva ordinario a quello forfetario, e viceversa, impone infatti l’adeguamento del registratore telematico (RT), affinché i dati memorizzati e trasmessi riflettano la mutata soggettività fiscale del contribuente. Nel caso di adozione del regime forfetario, il documento commerciale non dovrà più evidenziare le aliquote Iva applicabili, bensì l’indicazione che si tratta di operazioni fuori campo Iva, codice natura Iva N2. Allo stesso modo, il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario obbliga l’esercente a configurare l’apparecchio per l’applicazione delle corrette aliquote Iva (22%, 10%, ecc.), operazione che, in presenza di operazioni assoggettate ad aliquote diverse, potrebbe risultare laboriosa.
La riconfigurazione del RT normalmente richiede l’intervento del tecnico manutentore e può generare problematiche per quanto riguarda le tempistiche imposte. Infatti, la variazione deve essere operativa immediatamente all’atto del primo scontrino emesso dal 1.01, per evitare che vengano memorizzati e trasmessi corrispettivi errati.
Dato per assodato l’avvenuto tempestivo intervento del tecnico manutentore, il primo consiglio è quello di verificare il prima possibile, tramite la piattaforma “Fatture e corrispettivi”, che i dati trasmessi siano corretti, perché non è da escludersi che l’intervento non venga eseguito a regola d’arte e, quindi, i dati vengano comunque memorizzati e trasmessi in modo irregolare. Laddove un contribuente sia transitato dal regime ordinario a quello forfetario, l’errato invio di corrispettivi con evidenza di Iva potrebbe peraltro essere considerato quale comportamento concludente della volontà di rimanere in regime ordinario. In tal caso, chi scrive ritiene che, se segue un intervento di correzione, il passaggio al regime agevolato sia salvo, ma è ovvio che tale correzione non può avvenire mesi dopo.
È bene ricordare che, secondo la prassi, in questo caso condivisibile, dell’Agenzia delle Entrate, la correttezza dei dati trasmessi è responsabilità del contribuente, che non è possibile “scaricare” sul tecnico manutentore, salvo la possibilità di rivalsa civilistica nei suoi confronti in caso di errata esecuzione dell’incarico conferito.
Cosa fare, dunque, se il passaggio tra regimi comporta errori nella corretta trasmissione dei corrispettivi? Come si è detto, la priorità assoluta è quella di un intervento correttivo tempestivo. Detto questo, per le trasmissioni errate è possibile intervenire in “Fatture e corrispettivi” e segnalare nelle note relative a ciascun invio giornaliero l’accaduto. Si ricorda che, in ogni caso, i dati non possono essere corretti e quindi l’irregolare trasmissione resta tale. Dando per assodato che i corrispettivi vengano poi correttamente contabilizzati e che le imposte dovute vengano pertanto correttamente liquidate, non si tratta di una violazione sostanziale, bensì formale, per le quali il regime sanzionatorio, così come rivisto dal D.Lgs. 87/2024 con decorrenza 1.09.2024, prevede una sanzione fissa pari a 100 euro per ogni trasmissione, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre. Per tale sanzione la norma esclude espressamente la possibilità di avvalersi del cumulo giuridico; tuttavia, è possibile ridurre le somme dovute ricorrendo al ravvedimento operoso.
In alternativa, potrebbe valutarsi anche la soluzione dell’emissione di documenti commerciali di annullo (che, si ricorda, devono espressamente richiamare il DC originario) e nuova emissione corretta. Questa soluzione è l’unica che consente di allineare i flussi telematici, ma resta ugualmente dovuta la sanzione per ogni giornata trasmessa in precedenza con informazioni errate.
